Art. 1.
Denominazione; sede. Durata
- Ai sensi dell’Art. 16 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito “Codice Terzo Settore”), è costituita l’Associazione denominata “Associazione Urologi Italiani ETS”, siglabile “AURO.it ETS”, avente carattere scientifico e priva di scopo di lucro (“not for profit”).
- In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del Codice Terzo Settore, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L’Associazione ha sede in Roma ed è regolata dall’atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento che – allegato al presente Statuto e da intendersi qui integralmente riscritto – ne costituisce parte integrante. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 1.4. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2.
Finalità – Autonomia e indipendenza dell’Associazione e dei legali rappresentanti
- L’Associazione persegue in modo autonomo e indipendente senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del Codice Terzo Settore:
— educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, comma 1 lett. d) del Codice Terzo Settore];
— formazione universitaria e post-universitaria [art. 5, comma 1 lett. g) del Codice Terzo Settore];
— ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5, comma 1 lett. h) del Codice Terzo Settore]. - L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).
- I legali rappresentanti dell’Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l’Associazione ai due sovraestesi comma.
Art. 3.
Esclusione di finalità sindacali.
- L’Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali.
Art. 4.
Attività.
- In particolare, per la realizzazione delle finalità sopra indicate e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- favorire le possibilità di incontro tra studiosi e professionisti italiani e stranieri che svolgono attività scientifica nel campo dell’urologia;
- promuovere e organizzare attività a carattere scientifico, didattico, culturale e informativo, per un maggiore approfondimento, diffusione e conoscenza dei temi relativi all’urologia;
- organizzare e promuovere attività di formazione nella suddetta materia anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- concorrere alla produzione di evidenze scientifiche, alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e linee guida nel campo dei trapianti di organo e/o di tessuti allo scopo di implementare, standardizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche, terapeutiche e gestionali finalizzate al miglioramento della cura dei pazienti;
- concorrere alla promozione di iniziative e di attività di informazione e di aggiornamento nei confronti dei medici di medicina generale e dei pazienti/utenti circa le novità diagnostiche e terapeutiche in ambito urologico;
- instaurare rapporti con Istituzioni Italiane ed Estere;
- promuovere lo studio, la definizione e la diffusione degli standard qualitativi anche con finalità orientate alla certificazione di qualità della attività clinica nell’area dell’urologia;
- favorire l’aggregazione dei Pazienti e promuovere la formazione e l’informazione nei loro confronti.
- L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Codice Terzo Settore e dalla normativa vigente.
Art. 5.
Valori di democraticità e trasparenza. Assenza di scopo di lucro.
- L’Associazione persegue le finalità indicate conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.
- La trasparenza è attuata quantomeno e necessariamente con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Associazione, dell’attività scientifica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti.
- L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del Codice Terzo Settore.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1 del Codice Terzo Settore;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice Terzo Settore;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, o al diverso limite aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 6.
Soci: tipologia e requisiti.
- I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Ordinario, Socio Corrispondente.
- Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Ordinari i soggetti in possesso dei requisiti di cui al terzo comma, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del SSN, o in regime libero professionale, o con attività lavorativa in ambito urologico.
- Sono requisiti per l’ammissione quale Socio Ordinario: (a) il possesso di laurea in Medicina e Chirurgia; (b) il possesso della specializzazione in Urologia; (c) l’interesse agli scopi della Associazione desumibile dal proprio impegno professionale e/o culturale – dimostrato con adeguato curriculum – nel campo dell’Urologia.
- Sono ammessi, senza alcuna limitazione né discriminazione, in qualità di Soci Specializzandi, i medici iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia. Sono ammessi in qualità di Soci Corrispondenti:
– i Soci Ordinari collocati in quiescenza;
-coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione come Soci Ordinari, siano cultori della materia. - L’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
Art. 7.
Status di socio. Diritti e doveri dei soci.
- Tutti i Soci, senza distinzione fra Ordinari, Specializzandi e Corrispondenti, hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- I soci dell’associazione hanno il diritto di:
– partecipare alle assemblee generali ed esprimere il proprio voto;
– godere del pieno elettorato attivo e passivo secondo le modalità previste nel Regolamento;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– partecipare alle attività dell’associazione, usufruire dei servizi offerti dall’associazione ed accedere ai materiali conservati presso l’Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall’assemblea;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata e per l’adempimento di compiti statutari, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate, esclusa comunque ogni retribuzione per i componenti del Consiglio Direttivo;
– recedere dall’appartenenza all’associazione;
– esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. - I soci dell’associazione hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e il regolamento;
– rispettare le delibere degli organi sociali;
– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
– versare la quota associativa annua secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
– non arrecare danni morali o materiali all’associazione. - Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali e, se eletti, decadono, coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione
- I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità nonché sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale sottopone all’assemblea la delibera in merito all’eventuale decadenza.
- Cessa di far parte della Associazione il Socio che:
– presenti dimissioni volontarie per iscritto;
– invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine di giorni trenta;
– sia stato escluso con deliberazione dell’assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, ovvero perché non più in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.
Art. 8.
Organi dell’Associazione.
- Sono Organi Nazionali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo, se nominato;
- il Revisore dei Conti, se nominato.
- Sono Organi Regionali i Rappresentanti Regionali.
- Gli Organi dell’Associazione sono elettivi ed hanno durata quadriennale con la possibilità di essere rieletti per un secondo mandato consecutivo ad eccezione del Presidente.
- Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le modalità riportate dal Regolamento nell’osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.
Art. 9.
Assemblea dei Soci.
- L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione; è costituita da tutti i Soci, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto e secondo le norme del Regolamento.
- L’Assemblea dei Soci:
– approva lo Statuto, il Regolamento, e le modifiche dell’uno e dell’altro, le quali possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
– elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente, i tre Consiglieri, il Direttore del Comitato Scientifico ed i Rappresentanti Regionali secondo le norme di Regolamento, nonché gli altri organi sociali;
revoca i componenti degli organi sociali e decide sulla loro decadenza ai sensi dell’art. 7.5 del presente statuto;
– stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;
– stabilisce la sede e i temi dei Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annua;
– approva il Bilancio Consuntivo annuale e, se previsto, il bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice Terzo Settore;
– approva il Bilancio Preventivo annuale;
– approva la Relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo;
– su proposta del Consiglio Direttivo conferisce i titoli di benemerenza della Associazione, inclusa la qualifica di Socio Onorario;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione dei soci;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. - L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente. L’avviso di convocazione dell’Assemblea è pubblicato sul sito dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea ed è inviato ai Soci a mezzo lettera, o e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea L’avviso di convocazione indicherà l’ordine del giorno, le modalità di tenuta dell’assemblea e le modalità di espressione del voto, il giorno, l’ora e il luogo dello svolgimento dell’Assemblea e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Può riunirsi inoltre nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci, per mozione presentata al Consiglio Direttivo e da questo approvata con almeno tredici voti favorevoli; (c) nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 19 del presente Statuto, per il rinnovo dell’intero Consiglio. In tale evenienza, l’Assemblea ha facoltà di anticipare, o protrarre non oltre un anno, la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- L’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere attuata in modalità telematica mediante l’utilizzo di piattaforme digitali in grado di certificare i soggetti partecipanti e gestire modalità di votazione adeguate a garantire identità e univocità del voto stesso.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un Presidente dell’Assemblea eletto dai soci tra i suoi membri.
- Il Presidente dell’Assemblea ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento ordinato secondo quanto previsto dal Regolamento.
- Il voto può essere espresso per appello nominale, per alzata di mano o con scheda segreta. Il voto potrà essere espresso per corrispondenza tramite scheda cartacea o digitale o in via elettronica, con modalità che renda possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota. Per le elezioni delle cariche sociali è ammesso solamente il voto con scheda segreta. Le elezioni delle cariche associative si svolgono in sede assembleare secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le elezioni delle cariche associative si possono svolgere anche con modalità di votazione on line adeguate a garantire l’univocità e la segretezza del voto. I voti espressi per corrispondenza verranno scrutinati durante l’Assemblea a cura del presidente della seduta che potrà avvalersi di più scrutatori all’uopo nominati.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento delle quote annue. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci se l’associazione ha un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque soci se l’associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
Art. 10.
Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo della Associazione. È costituito da diciotto membri che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo ad esclusione del Presidente, che può essere rieletto, ma non con mandato consecutivo. I membri sono così suddivisi: cinque componenti del Comitato Esecutivo (Il Presidente, i tre Consiglieri ed il Direttore del Comitato Scientifico), tredici Rappresentanti Regionali. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del Codice Terzo Settore.
- Il Consiglio Direttivo:
– amministra l’associazione;
– elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, in conformità con le linee direttive fissate da quest’ultima;
– esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l’accettazione o il rigetto e ne riferisce all’Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all’Assemblea può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;
– propone all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annua;
– redige la Relazione illustrativa, il Bilancio Consuntivo annuale e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
– predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
– dopo l’approvazione dei Bilanci da parte dell’Assemblea, cura che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;
– amministra il patrimonio dell’Associazione;
– decide la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, stabilendone l’ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai Rappresentanti Regionali;
– indìce e gestisce i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
– decide la costituzione di gruppi di studio, di lavoro, di propaganda, nominandone i componenti, fissandone il campo d’azione e coordinandone l’attività;
– nomina i membri del Comitato Scientifico su proposta del Direttore del Comitato Scientifico, secondo quanto infra previsto all’art. 14, per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica;
– nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internazionali, definendone il mandato;
– cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell’Associazione attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;
– propone all’Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;
– propone l’istituzione delle Sezioni Regionali ed il loro eventuale scioglimento, riferendone all’Assemblea;
– propone all’Assemblea il conferimento dei titoli di benemerenza della Associazione, inclusa la qualifica di Socio Onorario;
– delibera le norme per la partecipazione di Tecnici e Infermieri alle attività formative e/o informative dell’Associazione;
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
– decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve
- Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da un Consigliere (seguendo il criterio di anzianità) in sua precaria assenza.
- È validamente costituito con la presenza di almeno nove dei suoi componenti.
- Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- La convocazione dell’Assemblea su richiesta dei soci richiede la maggioranza qualificata di almeno tredici voti favorevoli.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 11.
Presidente.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, anche in giudizio, e cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento. In particolare:
– rappresenta l’Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
– tiene i rapporti con le altre Società scientifiche e con le Autorità sanitarie;
– provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio;
– convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
– illustra alla Assemblea la Relazione e i Bilanci Consuntivo e Preventivo annuali;
– adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all’ordine del giorno della prima seduta di quest’ultimo (da tenersi comunque al massimo entro 30 giorni) per la ratifica. - In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Consigliere più anziano di età.
- Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente acquisisce la qualifica di “Past President”. Nell’eventualità di un totale cambiamento del Comitato Esecutivo può essere richiesto al Past President un anno di affiancamento con mera funzione consultiva.
Art. 12.
Consiglieri
- I tre Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Coadiuvano il Presidente nell’organizzazione e nelle attività dell’Associazione. Collaborano con lo stesso nel tenere la corrispondenza con i Soci, nel tenere aggiornati i libri sociali, nel controllare il regolare pagamento delle quote associative annuali, nel preparare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo dell’anno seguente e nel tenere l’elenco aggiornato dei Soci.
Art. 13.
Tesoreria
- Il servizio di Tesoreria è affidato ad un dottore commercialista scelto dal Presidente, con il quale quest’ultimo stipula apposito contratto di opera professionale.
Art. 14.
Comitato scientifico.
- Il Comitato scientifico è composto da nove membri: un Direttore ed otto esperti.
- Il Direttore del Comitato Scientifico è eletto collegialmente dall’Assemblea insieme agli altri componenti del Comitato Esecutivo.
- Gli altri componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza, su proposta del Direttore del Comitato Scientifico, per la durata di quattro anni e sono scelti tra soggetti interni o esterni all’Associazione purché dotati di curriculum di alta qualifica e non possono essere rinominati alla prima scadenza.
- Il Direttore del Comitato Scientifico convoca il Comitato Scientifico in riunione ordinaria due volte all’anno o all’occorrenza su richiesta del Consiglio Direttivo.
- Il Comitato scientifico:
– effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
– relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
– esprime suggerimenti su linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e socio-sanitario;
– esprime pareri su quanto proposto dal medesimo Consiglio tra cui, segnatamente, progetti di formazione, scientifici e di aggiornamento;
– può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell’apporto di soci.
Art. 15.
Organo di Controllo.
- L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo quando lo ritiene opportuno e comunque, obbligatoriamente, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice Terzo Settore. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice Terzo Settore, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice Terzo Settore.
– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del Codice Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. - L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 16.
Revisore dei Conti.
- Può essere nominato dall’Assemblea quando lo ritenga opportuno e deve essere obbligatoriamente nominato nei casi previsti dall’art. 31 del Codice Terzo Settore. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’organo di controllo di cui al precedente articolo.
Art. 17.
Sezioni Regionali.
- Sono istituite le tredici seguenti Sezioni Regionali:
Abruzzo, Marche, Umbria, Molise;
Calabria;
Campania, Basilicata;
Emilia-Romagna;
Lazio;
Liguria;
Lombardia;
Piemonte, Valle d’Aosta;
Puglia;
Sardegna;
Sicilia;
Toscana; Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige. - Le Sezioni Regionali sono costituite dai Soci Ordinari che operano nel territorio della Regione.
Art. 18.
Rappresentante Regionale.
- Il Rappresentante Regionale resta in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo mandato.
- Il Rappresentante Regionale resta in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo mandato.
Art. 19.
Cessazione e decadenze.
- Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea ordinaria.
- Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea ordinaria; (c) mancata approvazione del Bilancio Consuntivo.
- I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi assunta dall’Assemblea ordinaria.
- Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto, revocato, o dimissionario si provvede nella prima Assemblea ordinaria utile. I sostituti eletti nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo, alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del soggetto che hanno sostituito.
Art. 20.
Esercizio sociale. Bilancio.
- L’esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
- Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice Terzo Settore.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice Terzo Settore.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del Codice Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del Codice Terzo Settore, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 21.
Patrimonio.
- Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:
– dalle quote annuali dei Soci;
– da contributi, sovvenzioni, donazioni e liberalità di Enti, Società e Privati i quali, purché non in conflitto di interessi, contribuiscono alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi della Associazione;
– da valori mobiliari;
– da proventi diversi. - Tutti i Soci sono tenuti a versare una quota annua.
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
- L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all’associazione.
- Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all’art. 22 del Codice Terzo Settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Art. 22.
Libri sociali.
- L’associazione tiene i libri e il registro di cui agli artt. 15 e 17 del Codice Terzo Settore.
Art. 23.
Risorse umane.
- L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del Codice Terzo Settore.
Art. 24.
Modificazioni dello Statuto e del Regolamento.
- Le modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento sono deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all’art. 6 ultimo comma del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
Art. 25.
Scioglimento dell’Associazione.
- Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.
- In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.
Art. 26.
Richiamo e rinvio.
- L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Codice Terzo Settore, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L’assemblea ordinaria approva e modifica il Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni e di enti del terzo settore.
Art. 1.
Ambito di applicazione.
- Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dello Statuto, lo svolgimento delle attività e delle iniziative della Associazione Urologi Italiani ETS (qui di seguito, AURO.it), eventuali modifiche al Regolamento potranno essere deliberate dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 2.
Norme di iscrizione e quote sociali.
- Tutti coloro che desiderano iscriversi ad AURO.it debbono far pervenire alla Segreteria un’apposita domanda nella quale siano riportati tutti i dati anagrafici del richiedente, il titolo di studio, la qualifica, il ruolo e l’incarico. Tutte le domande di ammissione sono sottoposte a verifica del Consiglio Direttivo. Si acquista la definitiva qualifica di Socio dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso. L’entità di tali quote è stabilita dall’Assemblea.
Art. 3.
Assemblea dei Soci.
- Criteri generali. L’Assemblea ordinaria annuale dei Soci si tiene nel corso della seduta amministrativa che ha luogo preferibilmente durante il secondo pomeriggio del Congresso Nazionale. La seduta è diretta dal Presidente di AURO.it ed è regolata dall’Art.9 dello Statuto: durante tutta la seduta deve essere consentita la più ampia discussione possibile tra i Soci, entro limiti di tempo assegnati. Essa si svolge secondo un ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. In caso di contestazione, il Socio è tenuto a provare, esibendo ricevuta, l’avvenuta regolarizzazione della quota associativa. La Segreteria del Congresso deve approntare i mezzi che possano favorire un’immediata identificazione dei singoli Soci. Dopo la seduta, il Consigliere designato dall’Assemblea provvederà alla stesura di un verbale che comprenda tutti i punti essenziali emersi durante la seduta amministrativa.
- Relazione del Presidente. Il Presidente espone gli argomenti ritenuti appropriati per una discussione, con particolare riguardo a quelli strettamente attinenti alla vita ed allo sviluppo dell’Associazione.
- Relazione del bilancio. I Membri del Comitato esecutivo espongono i dati essenziali del bilancio dell’Associazione e relazionano sullo stesso; il bilancio è approvato dell’Assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dallo Statuto.
Art. 4.
Elezione degli Organi.
- L’Assemblea rappresenta il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è formata da tutti i Soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali; viene convocata dal Presidente che fissa la sede e l’ordine del giorno della riunione, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia stata fatta richiesta motivata secondo quanto previsto in Statuto.
- Modalità di votazione in occasione dell’elezione degli Organi dell’Associazione. Per l’elezione, tra i Soci, del Consiglio Direttivo, formato dal Comitato Esecutivo (Presidente, Consiglieri e Direttore Comitato Scientifico) e dai Rappresentanti regionali, la votazione, a scrutinio segreto, prevede una unica scheda di votazione su liste contrapposte ciascuna delle quali comprendente Presidente, Comitato Esecutivo e Rappresentanti regionali. Tale scheda deve riportare i nominativi dei Singoli Candidati ed i loro rispettivi incarichi.
Sono eletti tutti i candidati della lista che ottiene maggiori suffragi. Per esercitare l’elettorato attivo e passivo in occasione della votazione degli Organi della Associazione, è necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale relativamente all’anno in corso.
a) Le liste dei candidati per l’elezione del Comitato Esecutivo e dei Rappresentanti regionali dovranno pervenire alla Sede AURO.it, a mezzo raccomandata o PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno in cui è convocata l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.
b) In ciascuna lista di candidati al Comitato Esecutivo devono essere indicati cinque nominativi ed i rispettivi incarichi previsti per ciascuno di essi, così come dei vari Rappresentanti Regionali va dichiarata Sezione Regionale di appartenenza: deve essere indicato un Rappresentante per ogni Sezione Regionale.
c) Il documento deve essere sottoscritto da tutti i candidati della lista per accettazione della candidatura ed almeno da dieci Soci in qualità di Soci presentatori.
d) I Soci presentatori non possono essere contemporaneamente anche candidati all’elezione degli Organi dell’Associazione.
Per le elezioni suppletive ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, devono essere presentate candidature sottoscritte da dieci Soci presentatori secondo le modalità e i termini di cui alle disposizioni che precedono.
I Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, possono essere interpellati ad esprimere il loro voto su singoli argomenti anche per posta. - In occasione delle elezioni, è necessario che nella sede Congressuale siano predisposti appositi locali, che fungano da seggio elettorale e che siano facilmente identificabili e raggiungibili da parte dei Congressisti. Componenti del seggio: la Presidenza del seggio è affidata ad un Socio nominato dal Consiglio Direttivo coadiuvato dalla Segreteria per il controllo della posizione amministrativa dei votanti e per le funzioni di scrutatori (che provvedono alle operazioni di voto e, al termine delle stesse, allo spoglio delle schede sotto la guida del Presidente di seggio). Votanti: hanno diritto al voto tutti i Soci iscritti a libro soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso. Al momento di ricevere la scheda essi possono essere identificati con un documento di identità. Deve essere garantita la assoluta riservatezza ai votanti. Nessun candidato può essere presente all’interno del seggio al di fuori del tempo strettamente richiesto per la sua espressione di voto. Orario di votazione: il seggio rimane aperto il primo giorno dei lavori congressuali e viene chiuso il secondo giorno alle ore 12.00 (dodici). Al termine dello scrutinio, la Presidenza del Seggio stilerà la/le graduatorie finali e la graduatoria degli eletti. Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, la Presidenza del seggio trasmetterà al Presidente AURO il relativo verbale.
Art. 5.
Incarichi specifici.
- Il Consiglio Direttivo può nominare un gruppo di soci esperti dedicato a coordinare l’attività relativa alla convenzione assicurativa per la copertura di responsabilità civile professionale del medico urologo.
Art. 6.
Svolgimento del Congresso Nazionale.
- L’organizzazione scientifica del Congresso nazionale è compito del Comitato Scientifico di AURO.it che decide i temi, i modi e i tempi delle sedute congressuali e identifica i relatori, i moderatori e gli eventuali presidenti di ogni sessione. L’organizzazione logistica, la predisposizione del programma sociale ed il reperimento delle risorse economiche necessarie sono invece compiti della Segreteria Nazionale Auro.it.
- Frequenza, sede e struttura del Congresso. Il Congresso Nazionale della Associazione è organizzato annualmente ed è gestito dal Comitato Esecutivo, che provvede alla scelta della sede e delle modalità di svolgimento del Congresso.
Art. 7.
Svolgimento dei Convegni Regionali.
- L’organizzazione dei Convegni Regionali e lo svolgimento delle funzioni di Provider ECM competono alla Segreteria Nazionale di AURO.it, in collaborazione con il Rappresentante Regionale e con il Presidente del Convegno Regionale incaricato, i quali sono responsabili del reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’evento.
Art. 8.
Modifiche di Regolamento.
- Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea ordinaria. Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell’avviso di convocazione dell’Assemblea che è chiamata a discuterle.